Giovanni, Presidente dell’ASD “Amici delle bocce” chiama in studio e mi dice:” La mia ASD ha solo co.co.co. sportivi con compensi annui inferiori ai 5.000€ .Vero che non devo far elaborare nessuna CU per i compensi percepiti nel 2024?”
La mia risposta: “No, caro Giovanni, Le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) sono tenute a elaborare e trasmettere la Certificazione Unica (CU) 2025 anche per i collaboratori sportivi che hanno percepito compensi inferiori a 5.000 euro annui nel 2024”.
Obbligo di Certificazione Unica per compensi inferiori a 5.000 euro
Secondo le disposizioni vigenti, l’obbligo di trasmissione della CU sussiste per tutti i compensi erogati, indipendentemente dall’importo. Anche se i compensi rientrano nelle soglie di esenzione fiscale (sotto i 5.000 euro), la CU deve comunque essere consegnata al collaboratore entro il 17 marzo 2025. La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate può essere effettuata entro il 31 ottobre 2025 solo per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili nella dichiarazione precompilata.
Novità introdotte dalla Riforma dello Sport
A seguito dell’entrata in vigore della Riforma dello Sport dal 1° luglio 2023, la CU 2025 deve includere:
- La sezione “Reddito lavoro sportivo”, relativa ai dati fiscali
- La sezione “INPS gestione separata parasubordinati sportivi dilettantistici e figure assimilate”, per i dati previdenziali e assistenziali.
Per i collaboratori in co.co.co. sportive ed amministrativo-gestionali, inoltre, sono richiesti ulteriori dati, tra cui:
- Iscrizione ad altra posizione previdenziale obbligatoria.
- Status di pensionato
- Concessione di autorizzazione (in caso di pubblico impiego).
- Classificazione del collaboratore (allenatore, istruttore, direttore tecnico, ecc.).
Sanzioni per omissione o errori nella CU
La mancata presentazione della CU entro i termini previsti comporta sanzioni amministrative per i datori di lavoro. La sanzione base è di 100 euro per ogni Certificazione Unica omessa, tardiva o errata, con un limite massimo di 50.000 euro per anno e per sostituto d’imposta. Non si applicano sanzioni se l’errore nella certificazione viene corretto entro 5 giorni dalla scadenza iniziale. Se la certificazione viene corretta e trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione può essere ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.



