La riforma dell’ordinamento sportivo iniziata con la legge delega n.89/2019, attuata con il d.lgs. n. 36/2021, con il decreto correttivo n.136/2022, con il decreto n.198/2022 (decreto Mille proroghe) ed infine con il decreto n.120/2023 (decreto correttivo bis) si è resa necessaria per ottenere una disciplina del lavoratore sportivo e del suo inquadramento previdenziale, assicurativo e fiscale
Sicuramente una vera rivoluzione rispetto al passato. Il lavoratore sportivo è stato riconosciuto come un lavoratore a tutti gli effetti con dignità giuridica e le tutele spettanti.
Lo spartiacque principale per districarsi dal punto di vista giuslavoristico tra le varie figure che interagiscono con le associazioni sportive è la netta distinzione tra volontario e lavoratore sportivo.
-prestazione sportiva a titolo oneroso (lavoratore sportivo) cioè con un corrispettivo per l’attività sportiva svolta
-prestazione sportiva a titolo gratuito (volontario)
Le prestazioni a titolo oneroso sono sempre qualificate come lavoro a prescindere dall’inquadramento contrattuale, dal settore della società sportiva e dall’importo percepito
Le prestazioni a titolo gratuito possono eventualmente prevedere un rimborso delle spese
Sono LAVORATORI SPORTIVI coloro che, dietro un compenso, svolgono le seguenti attività:
ATLETA
ISTRUTTORE
ALLENATORE
PREPARATORE ATLETICO
DIRETTORE TECNICO
DIRETTORE SPORTIVO
DIRETTORE DI GARA
FIGURA TIPICA INDIVIDUATA DAI MANSIONARI DELLE VARIE FEDERAZIONI
NON sono LAVORATORI SPORTIVI a cui vengono applicate le comuni norme sul lavoro a titolo di esempio:
ADDETTI ALLA SEGRETERIA
ADDETTI ALLA RECEPTION
ADDETTI ALLE PULIZIE
ADDETTI ALL’IMPIANTO SPORTIVO
MANUTENTORI
CONTRATTUALISTICA
Il lavoro sportivo a livello contrattuale può essere suddiviso in:
lavoro subordinato
lavoro autonomo
collaborazione coordinata e continuativa
Più complessi da schematizzare sono gli adempimenti riguardanti:
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
TRATTAMENTO ASSICURATIVO
TRATTAMENTO FISCALE



