Forse scomodare Shakespeare può sembrare eccessivo, ma è altrettanto vero che molti datori di lavoro si ritrovano davanti a questo dubbio amletico ogni qual volta una propria risorsa chiede di assentarsi.
E’ opinione comune equiparare le ferie ed i permessi (festività soppresse, ROL e quant’altro) in realtà i due istituti funzionano in modo molto diverso.
Hanno periodi di maturazione diversi. Per esempio le ferie possono maturare dal 01/09 al 31/08 di ogni anno ed i permessi dal 01/01 al 31/12 di ogni anno, per questo occorre una attenta verifica in base al CCNL applicato.
Le ferie, il cui diritto è sancito dalla Costituzione, sono un diritto irrinunciabile, devono essere come minimo fissate in 4 settimane all’anno e devono essere obbligatoriamente godute, pertanto non possono essere pagate.
Attenzione: il mancato godimento delle ferie, punto che in fase di ispezione da parte di INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) viene sempre esaminato, genera sanzioni amministrative molto elevate (a partire da 100€ fino a 4.500€)
I permessi vengono gestiti dai singoli CCNL, possono non essere utilizzati e quindi possono essere liquidati nel caso non possano essere goduti, principalmente per esigenze aziendali.
Naturalmente affidarsi ad un professionista preparato è il sistema migliore per non commettere errori e dormire tranquilli.



