Sempre più aziende cercano di premiare, attraverso varie forme di welfare aziendale le proprie preziose risorse esistenti e le future risorse sempre più difficili da trovare e trattenere
Per questo motivo i rimborsi spese per gli amministratori e i dipendenti negli ultimi mesi sono diventati un argomento molto in auge.
In ordine cronologico una delle ultime domande che mi sono state poste è questa: posso erogare spese di trasferta per il tragitto casa/lavoro al mio amministratore con compenso?
Partendo dal presupposto che si possono sempre dare importi aggiuntivi, quali premi e bonus, ai propri dipendenti il discrimine è se questi sono totalmente esenti da contributi previdenziali e fiscali per l’amministratore e la società che li eroga
Per questo particolare caso, tragitto casa/lavoro, come chiarito anche dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate 30.10.2015 n.92/E, il rimborso spese relativo al tragitto percorso dall’amministratore dalla propria residenza fino alla sede della società è , a tutti gli effetti, imponibile perché considerato compenso in natura.
Invece le spese sostenute per trasferte, che soddisfino i seguenti requisiti sottostanti e che rispettino le normative vigenti (es.limiti di importo, caratteristiche del veicolo ecc.) sono non imponibili sia fiscalmente che previdenzialmente.
I requisiti per considerare rimborsabili i costi sostenuti da amministratori e dipendenti per le trasferte:
- recarsi in un luogo diverso dalla sede abituale,
- svolgere compiti e mansioni per conto dell’azienda
- muoversi utilizzano un mezzo proprio (come un’auto di proprietà o a noleggio).
E’ comunque fondamentale documentare accuratamente le trasferte e tracciarne il pagamento. ( ved. Legge di Bilancio 2025: obbligo di tracciabilità spese vitto e alloggio dal 01.01.2025).



