La Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021) ha definitivamente archiviato la stagione dei “rimborsi forfettari” generalizzati, imponendo una qualificazione giuridica puntuale dei rapporti di collaborazione nel mondo dilettantistico.
Per noi professionisti che assistiamo ASD e SSD, il tema non è più soltanto fiscale, ma eminentemente giuslavoristico e previdenziale. Il corretto inquadramento delle figure operative è oggi il vero snodo strategico della compliance.
La funzione dei mansionari: il perimetro della “sportività”
In questo nuovo assetto, i mansionari emanati dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e dalle Discipline Sportive Associate (DSA) — approvati dal Dipartimento per lo Sport — non rappresentano meri elenchi descrittivi, ma costituiscono il perimetro legale della “sportività” della prestazione.
Il principio è chiaro:
Solo le mansioni direttamente necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva, come individuate nei mansionari federali, possono beneficiare del regime del lavoro sportivo.
Ne consegue che l’assenza di una figura nel mansionario della federazione di riferimento impedisce, in linea tecnica, l’applicazione della disciplina agevolata.
Lavoratore sportivo: figure tipizzate e figure “non tipizzate”
L’art. 25 del D.Lgs. 36/2021 individua due canali di accesso alla qualifica di lavoratore sportivo.
1️⃣ Le figure tipizzate (presunzione legale di sportività)
Sono quelle espressamente elencate dal legislatore:
- atleti
- allenatori
- istruttori
- direttori tecnici
- direttori sportivi
- preparatori atletici
- direttori di gara
Per tali profili, la natura sportiva della prestazione è presunta ex lege, fermo restando il corretto inquadramento contrattuale (subordinato, autonomo, co.co.co.).
2️⃣ Le figure previste nei mansionari federali
Qui si concentra la maggiore area di rischio operativo.
Il legislatore consente di qualificare come lavoratore sportivo anche soggetti che svolgono mansioni ulteriori rispetto a quelle tipizzate, purché:
- la mansione sia prevista nel mansionario della FSN/DSA di appartenenza;
- il mansionario sia stato approvato dal Dipartimento per lo Sport;
- l’attività sia effettivamente “direttamente necessaria” allo svolgimento della disciplina.
In assenza di uno di questi presupposti, il rapporto dovrà essere ricondotto alle regole ordinarie (lavoro autonomo, subordinato o collaborazione amministrativo-gestionale).
Un mosaico non uniforme: ogni Federazione fa storia a sé
Un errore frequente, anche tra operatori esperti, è ritenere i mansionari tra loro omogenei.
Non è così.
Una figura riconosciuta, ad esempio, dalla Federazione Italiana Tennis e Padel potrebbe non essere prevista nel mansionario della Federazione Italiana Giuoco Calcio o della Federazione Italiana Danza Sportiva.
Ogni FSN/DSA ha elaborato il proprio elenco in funzione delle specificità tecniche della disciplina.
Per il consulente, questo comporta una verifica puntuale caso per caso, senza possibilità di automatismi.
Aggiornamenti periodici: il dato dinamico della compliance
Ulteriore elemento di complessità è rappresentato dagli aggiornamenti periodici dei mansionari.
L’ultimo aggiornamento (aprile 2025) ha integrato nuove figure in diversi settori, modificando l’assetto precedente.
Questo significa che:
- un inquadramento corretto nel 2024 potrebbe non esserlo più nel 2026;
- nuove opportunità di qualificazione potrebbero emergere a seguito di aggiornamenti;
- è necessario implementare un monitoraggio periodico degli elenchi federali.
In un’ottica di risk management, suggerisco sempre ai colleghi di programmare un check annuale degli organigrammi delle ASD/SSD assistite, verificando coerenza tra:
- mansionario federale vigente;
- contratto stipulato;
- attività concretamente svolta.
Il paradosso del Responsabile Safeguarding
Un caso emblematico di criticità sistemica è rappresentato dal Responsabile Safeguarding.
La normativa impone a tutte le ASD/SSD la nomina del responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni. Tuttavia, nella maggior parte dei mansionari federali tale figura non è espressamente ricompresa tra le mansioni sportive.
Ne deriva un corto circuito normativo:
- obbligatorietà della figura;
- assenza di riconoscimento nel mansionario;
- impossibilità (salvo aggiornamenti specifici) di qualificarla come lavoro sportivo.
In tali casi, il compenso dovrà essere gestito secondo:
- lavoro autonomo professionale (ove ne ricorrano i presupposti),
- lavoro subordinato,
- oppure collaborazione amministrativo-gestionale.
È un ambito che richiede particolare cautela redazionale, sia sotto il profilo contrattuale sia contributivo, per evitare contestazioni da parte dell’Ispettorato o recuperi previdenziali.
Il ruolo del professionista: dalla consulenza fiscale alla governance del rischio
La Riforma ha trasformato la nostra funzione.
Non siamo più soltanto interpreti di regimi agevolativi, ma garanti della corretta qualificazione giuridica dei rapporti e della sostenibilità previdenziale delle ASD/SSD.
L’attività di consulenza oggi deve includere:
- audit dei contratti in essere;
- verifica di coerenza con i mansionari federali aggiornati;
- analisi del rischio ispettivo;
- supporto nella scelta della forma contrattuale più adeguata.
La gestione dei collaboratori sportivi non è più un tema accessorio: è il fulcro della tenuta giuridica dell’associazione.
Se confrontarci su casi specifici o condividere prassi operative può essere utile, sono disponibile a un approfondimento tra colleghi: il confronto tecnico è oggi uno strumento indispensabile per governare una normativa in continua evoluzione.



