ILa riforma dello sport ha profondamente modificato il quadro giuridico delle collaborazioni all’interno delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), introducendo una disciplina organica del lavoro sportivo e, al contempo, lasciando aperta la possibilità di utilizzare forme di lavoro “tradizionali”, tra cui il lavoro autonomo occasionale.
Tuttavia, proprio questa apparente apertura ha generato uno dei principali equivoci operativi: quando è realmente possibile utilizzare il lavoro autonomo occasionale in una ASD senza esporsi a rischi ispettivi?
📌 1) Il quadro normativo: convivenza tra due sistemi
Con il D.Lgs. 36/2021, il legislatore ha introdotto una disciplina specifica del lavoro sportivo, individuando:
- le figure rilevanti (allenatori, istruttori, direttori tecnici, preparatori, ecc.)
- le forme contrattuali utilizzabili (subordinato, autonomo, co.co.co.)
Parallelamente, è stata confermata la possibilità per le ASD di ricorrere, in via residuale, anche agli strumenti ordinari dell’ordinamento, tra cui:
- lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.)
- prestazioni occasionali gestite tramite piattaforma INPS (PrestO)
Il punto centrale, quindi, non è “se” il lavoro occasionale sia utilizzabile, ma “per quali attività”.
📌 2) Il principio guida: attività sportiva vs attività non sportiva
La distinzione fondamentale su cui costruire ogni valutazione è la seguente:
Attività sportiva (tecnica) → rientra nel lavoro sportivo
Attività non sportiva (accessoria o amministrativa) → può rientrare nel lavoro autonomo occasionale
Questa distinzione non è meramente teorica, ma ha conseguenze operative decisive.
Le attività sportive sono infatti quelle:
funzionali alla pratica della disciplina
definite dai regolamenti e mansionari delle Federazioni sportive
svolte da soggetti tesserati con ruoli tecnici
Per queste attività, il legislatore ha creato un regime tipizzato, che esclude, di fatto, il ricorso al lavoro autonomo occasionale.
📌 3)Mansioni sportive: esclusione del lavoro occasionale
Rientrano nel lavoro sportivo tutte le attività tipicamente individuate nei mansionari federali, tra cui:
- allenatori
- istruttori
- preparatori atletici
- direttori tecnici
- maestri di disciplina
- direttori di gara
Queste figure presentano caratteristiche ricorrenti:
- inserimento nell’organizzazione sportiva
- coordinamento tecnico
- continuità, anche se non necessariamente quotidiana
- funzionalità diretta allo svolgimento dell’attività sportiva
Per tali ruoli non è corretto utilizzare il lavoro autonomo occasionale, neppure in presenza di compensi modesti o prestazioni limitate nel tempo.
Il corretto inquadramento sarà, di regola:
- co.co.co. sportiva (forma prevalente nel dilettantismo)
- oppure lavoro subordinato o autonomo abituale
📌 4)Attività non sportive: area di applicazione del lavoro occasionale
Diverso è il caso delle attività non sportive, ossia non direttamente collegate alla pratica della disciplina.
Rientrano in questa categoria:
a) Attività amministrative e gestionali
- segreteria occasionale
- gestione iscrizioni (non continuativa)
- supporto organizzativo eventi
- attività di back office saltuarie
b) Attività accessorie
- grafica e comunicazione
- fotografia per eventi
- manutenzione straordinaria
- pulizie occasionali
- consulenze professionali una tantum
In questi casi, il lavoro autonomo occasionale è pienamente utilizzabile, a condizione che siano rispettati i requisiti tipici:
- occasionalità reale
- assenza di continuità
- mancanza di inserimento stabile nell’organizzazione
- autonomia del prestatore
📌 5)Le zone grigie: attività sportive marginali
Una delle aree più critiche riguarda le prestazioni sportive “episodiche”, ad esempio:
- istruttore chiamato per uno stage
- tecnico coinvolto in un evento singolo
- arbitro utilizzato sporadicamente
In questi casi si contrappongono due letture:
- interpretazione formale: trattandosi comunque di attività sportiva, si applica il regime del lavoro sportivo
- interpretazione sostanziale (più elastica): la marginalità della prestazione potrebbe giustificare l’uso dell’occasionale
Dal punto di vista prudenziale, è necessario evidenziare che il rischio di riqualificazione ispettiva è elevato, in quanto l’attività resta riconducibile a quelle tipizzate dal D.Lgs. 36/2021.
📌 6)Criteri operativi per la corretta qualificazione
Per una valutazione corretta, è utile adottare una griglia decisionale basata su alcuni indicatori chiave.
Il lavoro autonomo occasionale è utilizzabile se:
- l’attività non è sportiva
- la prestazione è:
- episodica
- non programmata
- non inserita in cicli organizzativi
- il soggetto opera senza coordinamento stabile
Non è utilizzabile se:
- l’attività rientra nei mansionari federali
- è presente continuità (anche settimanale)
- il prestatore è inserito nell’organizzazione sportiva
- la prestazione è necessaria allo svolgimento dell’attività istituzionale
📌 7)Esempi pratici
Casi corretti
- grafico incaricato per la locandina di un torneo
- fotografo per un evento annuale
- tecnico audio per manifestazione sportiva
- pulizia straordinaria degli impianti
- consulenza fiscale occasionale
Casi errati
- istruttore fitness pagato con ricevuta occasionale
- allenatore con attività settimanale
- preparatore atletico per la stagione sportiva
- segreteria stabile mascherata da prestazione occasionale
Casi borderline
- istruttore per singolo stage
- tecnico per evento isolato
In queste ultime ipotesi, la valutazione deve essere particolarmente prudente.
📌 8)Profili di rischio
Molte associazioni utilizzano la prestazione occasionale (Art. 2222 c.c.) per istruttori che operano con orari fissi per l’intera stagione, motivando la scelta con l’esiguità del compenso. Questo è un errore procedurale grave.
La prestazione occasionale deve essere episodica, non programmata e non ripetitiva (es. uno stage di un giorno o un seminario tecnico isolato). Se l’attività ha un calendario fisso o dura diversi mesi, siamo in presenza di una co.co.co. sportiva, indipendentemente dall’importo corrisposto.
L’utilizzo improprio espone l’ente a:
• Riqualificazione del rapporto da parte degli organi ispettivi (INL, INPS).
• Recupero dei contributi e sanzioni amministrative pecuniarie (da 500 a 2.500 euro per lavoratore)
Il lavoro autonomo occasionale rappresenta uno strumento utile anche per le ASD, ma solo in ambiti ben delimitati.
La regola operativa può essere sintetizzata come segue:
- se la prestazione serve a far funzionare l’attività sportiva (allenare, insegnare, preparare) → non è lavoro occasionale
- se la prestazione supporta l’associazione senza incidere sulla pratica sportiva → può essere lavoro occasionale
Per i professionisti che assistono le ASD, la corretta qualificazione non è solo un tema formale, ma una leva fondamentale di gestione del rischio.
Un approccio prudenziale e coerente con la ratio della riforma consente di evitare contestazioni e di costruire assetti contrattuali solidi e difendibili.



