In Italia, l’invio del modello UNILAV è obbligatorio anche per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Sportivi (CO.CO.CO).
La riforma dello sport prevede anche per le ASD la possibilità di utilizzare i Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa (CO.CO.CO.) con un regime agevolato dal punto di vista fiscale, previdenziale e degli adempimenti come ad esempio le diverse tempistiche di trasmissione dei modelli UNILAV obbligatori.
Infatti per i CO.CO.CO. Sportivi il modello UNILAV (SPORT) va trasmesso telematicamente tramite la piattaforma RASD oppure tramite portali appositi (es. Ministero del Lavoro, Clicklavoro ecc.) entro 30 giorni dall’inizio della prestazione.
ATTENZIONE! Se una ASD gestisce CO.CO.CO. Amministrativo Gestionali il modello UNILAV va trasmesso telematicamente con le tempistiche non agevolate , per cui entro le ore 24 del giorno precedente all’inizio della prestazione
Sanzioni per omesso o ritardato invio UNILAV (anche per i CO.CO.CO sportivi)
📌 1) Sanzione amministrativa ordinaria (omessa o tardiva)
Se il modello UNILAV non viene inviato nei termini (omesso o tardivo), si applica una sanzione pecuniaria di norma compresa tra:
- € 100 e € 500 per ogni lavoratore/rapporto non correttamente comunicato.
Questa è la sanzione “base” prevista dall’art. 19, co. 3 del D.Lgs. 276/2003 (riferita all’obbligo di comunicazione) e si applica anche ai CO.CO.CO sportivi, essendo questi rapporti soggetti all’obbligo di comunicazione.
👉 La sanzione è commisurata al numero di rapporti CO.CO.CO sportivi non comunicati oppure comunicati in ritardo.
📌 2) Possibile riduzione tramite diffida amministrativa
Se la violazione viene rilevata dagli ispettori del lavoro e si procede a regolarizzare la comunicazione entro i 20 giorni indicati nella diffida, è possibile beneficiare di una riduzione della sanzione (pagamento a 1/4 del minimo).
📌 3) Recidiva
Se la stessa violazione si ripete entro 3 anni, possono scattare maggiorazioni delle sanzioni rispetto alla prima violazione.
Nota importante: super multa per “lavoro irregolare”
La sanzione di € 100–500 si applica in presenza dell’invio tardivo o omesso del modello.
Tuttavia, qualora ciò si traduca nell’impiego effettivo di un lavoratore “in nero” o non comunicato al Centro per l’Impiego prima dell’inizio della prestazione, può scattare una c.d. maxi-sanzione per lavoro sommerso, con importi molto più alti (variano in base alla durata del lavoro) applicati per ciascun lavoratore e non limitati ai soli € 100-500.
Questo scenario è più tipico dei rapporti subordinati “in nero”, ma in caso di CO.CO.CO formalmente instaurato senza comunicazione potrebbe portare a contestazioni più gravi con sanzioni elevate se l’attività è qualificata come lavoro irregolare.



