
Sono bei 5 i decreti legislativi che sono stati emanati, finora, per rendere attualizzabile la Legge 86/2019, il che dimostra che l’ordinamento sportivo è un codice molto complesso.
Sicuramente la parte più delicata da gestire è quella relativa al corretto inquadramento di chi collabora con una ASD.
Il primo spartiacque è quello di distinguere tra volontario e lavoratore sportivo.
CHI E’ IL LAVORATORE SPORTIVO?
In base all’Art. 25 del Dlgs 36/2021 il LAVORATORE SPORTIVO è: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico e sportivo, preparatore atletico, direttore di gara, che esercita attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto al RAS nonché a favore di FSN DSA EPS CONI CIP o di altro soggetto tesserato.
Bisogna comunque verificare i singoli regolamenti federali che possono prevedere mansioni aggiuntive oltre a quelle perimetrate dal Dlgs.
INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE SPORTIVO
Il lavoratore sportivo può essere inquadrato nei seguenti modi:
rapporto di lavoro subordinato
rapporto di lavoro autonomo (Co.co.co ai sensi dell’art. 409, comma 1,n. 3, del c.p.c)
rapporto di lavoro occasionale
Un percorso ad ostacoli che per essere affrontato richiede molta attenzione. Ricorrere ad una figura professionale preparata ed aggiornata può rivelarsi utile, se non indispensabile.


