Ogni cliente dello studio ha un suo referente che conosce approfonditamente la sua storia, le sue risorse e anche i suoi desideri.
M si ricorda molto bene che durante una telefonata il cliente D aveva chiesto informazioni sulla gestione dei buoni pasto, che puntualmente gli erano state fornite.
Prima di elaborare i cedolini del mese M si accorge che non c’è traccia dei buoni pasto, per scrupolo telefona al cliente e sorpresa non solo i buoni pasto sono stati acquistati, ma sono stati anche consegnati ai dipendenti.
Il cliente però non vuole inserirli nel cedolino appellandosi al fatto che non ci sia nessun obbligo di legge che lo preveda. M è perplessa perché per tutti gli altri clienti la voce figurativa buoni pasti viene sempre inserita.
Chi ha ragione?
I buoni pasto non devono necessariamente essere inseriti in busta paga ovviamente se non superano i limiti previsti dall’articolo 51 comma 2 lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).
Secondo l’articolo 51, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), i buoni pasto non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino a un importo giornaliero complessivo di 4 euro per i buoni cartacei e 8 euro per quelli elettronici.
Entro questi limiti, si tratta solo di una voce descrittiva. Di conseguenza, includerli o meno nel cedolino paga non influisce sul reddito tassabile del dipendente
Tuttavia, è consigliabile inserirli come informazione, soprattutto per una maggiore trasparenza nei confronti del dipendente e per documentare formalmente il valore del beneficio offerto dal datore di lavoro.
Per cui l’inserimento dei buoni pasto in busta paga come voce figurativa è una scelta aziendale e non un obbligo normativo.
Questa scelta è discrezionale e andrebbe prevista nel regolamento interno aziendale Ma perché non farlo? Questo resta un mistero



